Il nuovo codice della strada sarà legge a partire dal 14 dicembre 2024. Ecco cosa prevede.
Un “bollino” per chi causa incidenti dopo aver bevuto e obbligo di installare a proprie spese un “alcolock”. E ancora sospensione e revoca delle patenti per chi viene fermato alla guida alticcio o sotto sostanze stupefacenti. Stretta anche su neopatentati, autovelox e monopattini elettrici (che necessiteranno di targa e assicurazione). Questi i punti salienti della riforma del Codice della strada appena approvata.
Stretta sull’uso dei cellulari alla guida Aumentano le sanzioni per la sosta abusiva Il bollino “Niente Alcol” e l’Alcolock Stretta su neopatentati e under 21 Autovelox e nuovi limiti di velocità Monopattini: servono codice identificativo e assicurazione
È stato approvato anche in Senato il via libera del disegno di legge di revisione del Codice della strada che quindi diventa legge. Il testo aveva iniziato a ottobre 2023 il suo iter parlamentare e, a marzo scorso, aveva passato l’esame della Camera. Dopo il voto alcune novità diventano subito legge, altre invece avranno bisogno di un ulteriore passaggio da parte del Governo che dovrà emanare alcuni decreti attuativi che definiranno nello specifico le nuove norme (come ad esempio quelle che riguardano i monopattini).
Tra le novità al Codice della strada, c’è un giro di vite nei confronti di chi si mette alla guida dopo aver bevuto o aver assunto sostanze stupefacenti, ma anche nei confronti dei neopatentati, degli autovelox e di chi usa mezzi elettrici come il monopattino. Vediamo cosa cambia e quali sono i punti salienti di questa riforma del Codice della strada.
Stretta sull’uso dei cellulari alla guida
Il disegno di legge prevede una stretta sull’uso dei cellulari alla guida, con un inasprimento delle sanzioni, che andranno da un minimo di 422 a un massimo di 1.697 euro, e la sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi dalla prima violazione. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi (già prevista dal codice attualmente in vigore) è disposto il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre a una decurtazione dei punti dalla patente: 8 nell’ipotesi di prima violazione e 10 punti la seconda volta.
Aumentano le sanzioni per la sosta abusiva
Tra le novità del Codice della strada è previsto anche un aumento delle sanzioni previste in caso di sosta abusiva nei posti dedicati ai disabili: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote si passa da una “forchetta” di 80-328 euro a 165-660 euro, mentre per i restanti veicoli si sale da 165-660 euro a 330-990 euro. Multe più salate anche per chi parcheggia nelle corsie riservate alla fermata di autobus e altri mezzi di trasporto pubblico locale: le sanzioni salgono da 41-168 euro per le due ruote e da 87-334 a 165-660 euro per gli altri veicoli.
Nel testo è stata inserita la possibilità di “contestare attraverso gli accertamenti da remoto anche la violazione dell’obbligo di dare precedenza in corrispondenza degli attraversamenti a pedoni e ciclisti, nonché la violazione del divieto di fermata e della sosta riservata, nei soli casi in cui siano occupati gli stalli riservati a organi di polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa e stalli riservati a disabili, veicoli elettrici, al carico/scarico delle merci e ai servizi di trasporto pubblico”.
Il bollino “Niente Alcol” e l’Alcolock
Certamente la stretta più importante è quella contro l’utilizzo alla guida di alcol e sostanze stupefacenti. In caso di sinistri causati da persone in stato alterato per alcol, oltre alla sospensione della patente, sul documento del conducente sarà inserito il codice “68 “LIMITAZIONE DELL’USO-Niente alcool” o il codice 69 “LIMITAZIONE DELL’USO –Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”, un codice che dovrebbe rimanere per almeno due anni (o addirittura tre a seconda della gravità del sinistro).
Non solo: chi ha avuto una limitazione della patente con indicazione “Niente Alcol” sarà anche obbligato a installare a proprie spese un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero. Si tratta di un dispositivo, definito “Alcolock” (conforme alla norma EN 50436), che sarà obbligatoriamente munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione. Ovviamente serve un apposito decreto del Ministero dei Trasporti (da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge) che definisca le caratteristiche del dispositivo di blocco e le modalità di installazione.
Stretta su neopatentati e under 21
Sempre in tema di alcol alla guida, una serie di norme riguarda chi ha meno di 21 anni. In questo caso il conducente responsabile di un sinistro in stato di ebbrezza, se sta circolando con il foglio rosa, non potrà ottenere la patente di guida (ovviamente se non ce l’ha già) e non potrà neppure convertirne una rilasciata all’estero prima del compimento del ventiquattresimo anno di età.
La riforma prevede anche delle limitazioni per i neopatentati. Quella certamente più rilevante è l’estensione da un anno a tre del divieto di guidare auto di grossa cilindrata; aumenta però la potenza delle auto che si possono guidare nei primi 3 anni: è vietata la guida di autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e di autovetture con potenza massima di 105 kW. In precedenza il Codice prevedeva, invece, il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.
Inoltre se un neopatentato viene fermato perché utilizza il telefono alla guida, scatta in automatico la sospensione della patente. Più dura la sanzione se si viene fermati (come recidivi) per uso di droghe o alcol: in questo caso ci sarà la revoca definitiva della patente.
Infine, la nuova legge prevede anche una promozione dell’attività formativa nelle scuole: la partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati alle superiori (sia statali che paritarie) darà diritto ad avere due punti di credito nel momento in cui si ottiene la patente.
Autovelox e nuovi limiti di velocità
Nel resto del testo si parla anche di Autovelox, con un giro di vite di tutti quei dispositivi non omologati, installati dai Comuni solo per fare cassa e con la proposta di applicare una sola sanzione per ciascun giorno di calendario anche se vengono rilevate più infrazioni da diversi dispositivi.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 220€ a 880€ e la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, esclusivamente nei casi in cui la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno”.
Monopattini: servono codice identificativo e assicurazione
Un grosso capitolo di questa riforma, riguarda la circolazione di veicoli come i monopattini elettrici, di fatto inesistenti fino a poco tempo fa, per i quali solo di recente il Codice della strada ha previsto una specifica normativa. La nuova proposta del Governo aumenta gli obblighi per i possessori di monopattini elettrici e per i gestori di quelli in sharing. Occorre dire che la parte della nuova normativa che riguarda i monopattini è una di quelle che necessiteranno nei prossimi mesi dell’approvazione dei decreti attuativi (da parte del Ministero dei Trasporti) che dovranno stabilire i requisiti e le corrette procedure che dovrà seguire il cittadino per mettere “in regola” il proprio mezzo. Vediamo però cosa prevede il testo della legge appena approvata.
Innanzitutto, si legge nel testo, “è vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno e privi della copertura assicurativa verso terzi”. Anche se al momento mancano molti dettagli e si dovranno attendere i decreti attuativi, si deduce che anche i monopattini privati dovranno avere una sorta di “targa” e un’apposita assicurazione. Se sull’assicurazione il testo di legge rimane vago, sulla targa si specifica che i proprietari “hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato”. Sara il Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire “il prezzo di vendita dei contrassegni, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente ad attività specifiche del Codice della strada”. Il contrassegno “deve essere esposto in modo visibile” e il proprietario ha l’obbligo “di comunicare il cambiamento della residenza o della sede (n.d.r. per quelli in sharing)”.
Inoltre, all’articolo 14 verrebbero indicati anche l’obbligo del casco per i conducenti e il divieto di uscire dai centri urbani. Si tratta di norme che, in quanto oneri per chi decide di muoversi con questa modalità leggera, rischiano di disincentivarne l’uso. E’ importante a tal proposito ricordare che la sicurezza in strada è responsabilità principale dei mezzi più pesanti e più veloci, e che un numero minore di mezzi leggeri comporta una riduzione della sicurezza ed aumento delle collisioni per tutti gli utenti della strada.
Nuovi divieti e obblighi
Viene ribadito in generale il divieto di sostare sul marciapiede. La possibilità di deroga al divieto viene ora rimodulata. Si prevede che sia permessa la sosta sul marciapiede, a condizione che esso, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, fermo restando che nella parte rimanente del marciapiede sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. La destinazione a posteggio per i monopattini deve essere indicata con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito Internet istituzionale del Comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
Le sanzioni: da 200 a 800 euro
Infine ci sarà un decreto del Ministero dei trasporti che definirà le caratteristiche tecnico-costruttive dei monopattini (ma anche di bici elettriche e altri veicoli simili). Proprio per questo, si legge nel DDL, “chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite (n.d.r. dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800” e anche di conseguenza alla confisca del dispositivo se “ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kw”.
I monopattini dovrebbero poter circolare solo su strade urbane con limite a 50 km/h ma hanno limitazione di velocità, quindi non possono andare più veloci, ma non possono nemmeno percorrere strade con limite a 70 km/h, le tangenziali o le strade che colleghino comuni diversi, perché potrebbero essere provinciali.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa.