COS’È IL BOLLO AUTO, COME FUNZIONA E QUANDO SI PAGA
Il bollo auto è una tassa articolata, regolata sia a livello nazionale che regionale, con Regioni e Province Autonome che incassano gli importi. L’Agenzia delle entrate gestisce la tassa per Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Il bollo auto, infatti, è un tributo di competenza regionale dal 1993 per le Regioni a Statuto Ordinario e vede le Regioni stesse legittimate a disciplinare le modalità di accertamento, riscossione e contestazione. La competenza delle Regioni in materia di bollo auto si esplica attraverso l’emanazione di leggi e regolamenti.
Sono tenuti al pagamento coloro che risultano proprietari o utilizzatori del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, anche se il veicolo non circola.
La tassa è legata al possesso e varia in base alla potenza del veicolo, alla classe ambientale e alla regione. Ogni regione ha tariffe diverse, rendendo possibile che due proprietari di auto identiche paghino importi diversi.
Anche veicoli con contratti di leasing, usufrutto, noleggio a lungo termine o acquisto con patto di riservato dominio sono soggetti al pagamento. Il pagamento può essere effettuato presso punti autorizzati o tramite l’app IO, e solo la Regione di competenza può verificare la regolarità del pagamento.
Non è necessario tenere la ricevuta del pagamento in macchina, né autovelox o Tutor controllano la regolarità del bollo.
PRESCRIZIONE BOLLO AUTO: I TERMINI
Essere al corrente dei tempi di prescrizione del bollo auto è fondamentale per evitare di versare somme non dovute. In alcuni casi, nonostante la mancata effettuazione del pagamento o lo smarrimento delle ricevute, il cittadino, una volta trascorso il termine massimo, è esente da ogni obbligazione, senza ulteriori adempimenti.
La legge stabilisce che i termini di prescrizione del bollo auto sono di tre anni, con alcune eccezioni. Questi tre anni vanno calcolati in modo specifico, iniziando dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata, e terminano il 31 dicembre del terzo anno. Quindi, se la tassa relativa al 2019 non è stata pagata e viene notificato un avviso nel gennaio 2023, senza alcun atto interruttivo precedente, la richiesta della Regione diventa illegittima.
GLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO
Il bollo auto rappresenta un obbligo tributario per tutti i proprietari di veicoli. Tuttavia, è possibile che, in alcuni casi, si verifichi la prescrizione di questo tributo. La prescrizione si verifica al termine del terzo anno, ma esistono degli elementi che possono interrompere questo processo, come specifiche richieste di pagamento o atti interruttivi. Gli atti interruttivi sono determinanti, poiché fanno ricominciare il periodo di prescrizione dal momento della loro ricezione.
Gli atti interruttivi possono assumere diverse forme, tra cui l’avviso di accertamento da parte della Regione, la cartella esattoriale da un agente di riscossione, un preavviso di fermo dell’auto o un atto di pignoramento. Entrando più nel dettaglio, tra questi atti troviamo:
- Avviso di accertamento;
- Sollecito di pagamento;
- Notifica della cartella esattoriale;
- Intimazione di pagamento;
- Preavviso di fermo dell’auto;
- Atto di pignoramento.
Queste comunicazioni hanno l’effetto di azzerare il tempo trascorso e far ripartire il conteggio per la prescrizione.
DIFFERENZE REGIONALI
Inoltre, è importante sottolineare che esistono alcune variazioni su base regionale in merito ai termini di prescrizione del bollo auto. Infatti, generalmente il bollo auto si prescrive in 3 anni (ed è la tassa con i termini di prescrizione più brevi), ma solo in una Regione, questo lasso di tempo si allunga di un ulteriore biennio: stiamo parlando del Piemonte. Qui, infatti, la prescrizione del bollo auto avviene dopo 5 anni, anziché tre.
DIFFERENZE TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA
La prescrizione è il termine dopo il quale un creditore non può più richiedere il pagamento di un debito. Questa, come detto, si interrompe ogni volta che il creditore agisce, e il termine ricomincia da capo. La durata della prescrizione varia a seconda della natura dell’importo dovuto e si può trovare nella motivazione della cartella esattoriale. Debiti diversi nella stessa cartella possono prescriversi in momenti diversi.
Differente è la decadenza, periodo entro cui l’Agenzia delle Entrate deve notificare la prima cartella. Questa non è soggetta a sospensione o interruzione e, se superata, rende nullo l’atto, che deve essere contestato dal contribuente. Ad esempio, una cartella notificata nel 2019 per un bollo auto del 2015 sarebbe illegittima. È importante conoscere i termini di decadenza, poiché una volta decorso il termine, la cartella è nulla e il credito non è più riscuotibile.
COME VERIFICARE SE IL BOLLO AUTO È PRESCRITTO
Per determinare se un bollo auto è prescritto, è necessario verificare l’assenza di solleciti di pagamento o cartelle esattoriali nei tre anni successivi alla scadenza del pagamento. In caso contrario, il bollo auto è considerato prescritto, fatta eccezione per regioni come il Piemonte, dove avviene lo stesso meccanismo, ma in un tempo diverso: dopo 5 anni.
MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO E RAVVEDIMENTO OPEROSO
In situazioni di mancato pagamento del bollo auto, il proprietario ha la possibilità di effettuare un ravvedimento operoso. Questa opzione consente di sanare la violazione pagando una penalità ridotta.
Chi regolarizza la posizione fino a 2 anni dopo il termine paga una sanzione del 5%, ridotta rispetto al 30% com’era in precedenza. Pagamenti entro pochi giorni offrono ulteriori vantaggi. La somma finale da pagare per regolarizzare la propria posizione include imposta annuale, sanzione ridotta e interessi.
Entrando più nel dettaglio, le sanzioni risultano le seguenti:
- 0,1% al giorno entro 14 giorni;
- +1,5% entro 30 giorni;
- +1,67% dal 31° al 90° giorno;
- +3,75% fino a un anno;
- +4,28% da 1 a 2 anni;
- +5% oltre 2 anni.
CONTROLLI E RICORSI
In caso di contestazione dell’ammontare della tassa automobilistica, il contribuente ha la possibilità di presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica. Se riceve una cartella esattoriale, può ricorrere presso la Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla data di notifica.
È molto importante per i cittadini verificare attentamente le date e gli anni di riferimento nel caso ricevano un avviso di accertamento. In presenza di prescrizione, come anticipato, è necessario proporre ricorso presso la Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica. Superato questo termine, il diritto di agire in giudizio va perso. La stessa regola si applica se la cartella esattoriale arriva dopo più di tre anni dall’avviso di accertamento. Durante il periodo di istanza di sospensione, la cartella è sospesa, evitando così misure come il fermo dell’auto o altre forme di tutela del credito o di pignoramento.
L’ente di riscossione è tenuto a rispondere entro 220 giorni: in assenza di risposta, il ricorso si considera accettato e la cartella viene annullata. Nel caso di rifiuto, è possibile ricorrere ulteriormente al giudice o procedere al pagamento.
Supponiamo un mancato pagamento del bollo auto per l’anno 2018 e che il proprietario riceva un avviso di accertamento a gennaio 2022. In questa situazione, la richiesta di pagamento dell’ente regionale risulta illegittima se non sono stati ricevuti atti interruttivi della prescrizione. Gli atti interruttivi, come scritto in precedenza, includono solleciti di pagamento, notifiche di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo dell’auto e atti di pignoramento.
Pertanto, spetterà all’automobilista presentare ricorso e richiedere l’annullamento della richiesta dell’ente regionale, perché illegittima.
PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE: COME FUNZIONA
La prescrizione della cartella esattoriale segue le stesse regole della tassa automobilistica. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di indicazioni chiare sulla prescrizione delle cartelle di pagamento, vanno applicate le norme previste per le imposte richieste. Nel caso del bollo auto, quindi, il termine di prescrizione è di tre anni dalla data di ricevimento della cartella esattoriale.
Nonostante la chiarezza delle regole sulla prescrizione, è sempre raccomandato per i cittadini effettuare un controllo accurato sulle date e gli anni di riferimento. In caso di notifica di un tributo non più dovuto, è imperativo presentare ricorso tempestivamente. Infatti, ricordiamo che, oltrepassato il termine di 60 giorni dalla notifica, il cittadino perde il diritto di contestare l’atto.
COME PAGARE I BOLLI ARRETRATI
Per sanare la propria posizione, è essenziale verificare le annualità mancanti del bollo auto attraverso i portali telematici regionali o le agenzie ACI. Dopo aver individuato le annualità arretrate, si può procedere al pagamento, tenendo conto delle sanzioni applicabili in base al periodo di ritardo.
Si tratta di una strategia proattiva da effettuare da parte del contribuente, che sarà così chiamato a pagare sanzioni ridotte e non penalità più severe. Come abbiamo visto, le sanzioni variano dall’1,5% dell’importo originario se il saldo avviene entro il 30° giorno dalla scadenza, fino al 5% oltre i 2 anni e alla possibile radiazione del mezzo dopo i 3 anni.
PRESCRIZIONE BOLLO AUTO: COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
Per meglio comprendere la tematica della prescrizione del bollo auto, è utile fare riferimento a sentenze della Corte di Cassazione.
Decadenza della tassa automobilistica: cosa dice la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito diversi dubbi riguardanti la decadenza della tassa automobilistica, evidenziando sia l’arco temporale sia i termini di decorrenza. Una delle pronunce fondamentali in materia è l’ordinanza n. 26062 del 5 settembre 2022, dalla quale emergono principi chiave sulle modalità di riscossione, la prescrizione triennale e il ruolo dell’amministrazione finanziaria nel processo di recupero.
Qui si specifica che in tema di riscossione della tassa automobilistica, “il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato”.
La controversia del 2013
La controversia del 2013 offre uno spaccato significativo sulla questione. La parte contribuente si oppose a una cartella di pagamento riguardante il mancato versamento delle tasse automobilistiche per l’anno 2007.
La notifica di un avviso di liquidazione riavvia il termine triennale. La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha chiarito che non vige il “doppio termine di notifica” per il bollo auto. Secondo la Corte di Cassazione, questo principio si applica solo quando i termini sono previsti a pena di decadenza, non di prescrizione. È dunque cruciale la data di ricezione dell’atto dal destinatario, che deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno della violazione.
Le Commissioni tributarie provinciali e regionali hanno quindi avuto ruoli decisivi nel definire il caso, portando luce su come la prescrizione operi e su quali avvisi di accertamento siano ritenuti validi.
La sentenza delle Sezioni Unite del 2016
L’ordinanza n. 20425 del 20 agosto 2017 ha avuto un peso fondamentale, riconfermando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2016. Anche qui, infatti, in riferimento alla maturazione dei termini di prescrizione della tassa automobilistica, si pone in luce come il bollo auto si prescriva in tre anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento. Pertanto, se arriva un atto a dicembre 2019 per il bollo auto che si doveva pagare a settembre 2017, questo interrompe la prescrizione. Il contribuente non è tenuto a pagare nulla e può presentare ricorso solo nel caso in cui l’atto arrivi dal 1° gennaio 2021 in poi.
Altri riferimenti normativi
Altri riferimenti normativi che delineano con precisione il diritto al pagamento del tributo e il decorso del termine di prescrizione, come abbiamo scritto fin qui, sono l’articolo 5 comma 51 del DL n. 953 del 30 dicembre 1982 e le modifiche apportate all’art. 3 del DL n. 2 del 6 gennaio 1986. Queste, insieme a una serie di pronunciamenti giurisprudenziali, tra cui le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio, offrono un quadro legislativo e giurisprudenziale completo sui tempi di prescrizione del bollo auto e i pagamenti dovuti.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa