La pronuncia non si limita a riaffermare quanto già chiaro da anni. Cioè che di regola il danno va risarcito in forma specifica, favorendo la riparazione e ponendone i costo a carico del danneggiante, ma quando essa è eccessivamente onerosa è necessario procedere al risarcimento per equivalente (pagamento di una somma pari alla perdita di valore del bene), ai sensi dell’articolo 2058 del Codice civile. La parte interessante è quella su cosa sia l’eccessiva onerosità.
Nel caso esaminato, il danneggiato aveva promosso un’azione risarcitoria per il ristoro – tra gli altri – dei danni al veicolo, ottenendo il pagamento del costo della riparazione, anche se superiore al valore commerciale del mezzo. In appello, era invece stato escluso il risarcimento in forma specifica, perché quasi doppio del valore antesinistro del veicolo, liquidando quindi il danno “per equivalente” senza peraltro riconoscere i costi per sostituire il mezzo (spese di rottamazione, nuova immatricolazione eccetera) in quanto non effettivamente sostenuti.
La Cassazione censura la decisione chiarendo che l’eccessiva onerosità̀ ricorre quando «il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (sentenza 10196/2022), gravando il danneggiante di un peso sproporzionato e finendo per arricchire in modo ingiustificato il danneggiato.
L’avverbio «notevolmente» dimostra da un lato la volontà di ampliare piuttosto che restringere le ipotesi di risarcimento in forma specifica, ma introduce dall’altro un elemento di insidiosa discrezionalità valutativa: non basta una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente, occorre una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello antesinistro.
Sbaglia dunque il Tribunale a considerare sufficiente per escludere il risarcimento in forma specifica il semplice fatto che il valore della riparazione fosse quasi doppio di quello del veicolo prima del sinistro: va verificato se le riparazioni abbiano aumentato il valore rispetto a prima del sinistro, cosa non sempre automatica.
La preferenza della Cassazione per la riparazione risulta anche dal fatto che consideri apprezzabili le ragioni che il danneggiato potrebbe vantare per voler ripristinare il veicolo (per esempio, perché gli è più agevole guidare un mezzo a cui è abituato o non comporta né i tempi di ricerca di un veicolo equipollente né i rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile).
Ma va precisato che l’eventuale pregiudizio d’affezione (per la relazione affettiva del danneggiato col veicolo) non pare poter giustificare la riparazione: è danno non patrimoniale non risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del Codice civile, perché non è leso un interesse della persona costituzionalmente garantito (sentenza 20620/2015).
Se poi ci sono davvero gli estremi del risarcimento per equivalente, dovranno riconoscersi tutte le voci di danno legate alla sostituzione del veicolo, anche se non sostenute in concreto, quando il danneggiato abbia comunque fatto riparare il veicolo.
Se al responsabile non può essere caricato il costo di una riparazione antieconomica, neppure gli andrà accordato un vantaggio, escludendo quei costi che gli sarebbero stati addebitati se il danneggiato avesse deciso di non far riparare il mezzo. Anche perché la decisione di ripristinare il veicolo potrebbe esser stata presa accettando di sostenere in proprio il differenziale tra risarcimento atteso (per equivalente) e costo concreto di riparazione.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa