La rottamazione delle cartelle degli ultimi dodici anni arriva alla quarta edizione: per presentare la domanda c’è tempo fino al 30 aprile. Ma oltre alla rottamazione, con la legge di bilancio il Governo Meloni ripropone anche il condono per le cartelle esattoriali fino a mille euro e numerosi altri provvedimenti che aiutano i contribuenti a mettersi in regola con il Fisco quando i tempi sono scaduti. Ecco nel dettaglio quali cartelle sono coinvolte e quali sono tutte le novità.
Con la finanziaria il nuovo Governo ripropone la rottamazione delle cartelle, affiancandola a un minicondono per i debiti fino a mille euro e ad altre misure che permettono ai contribuenti di sistemare la propria situazione nei confronti del Fisco. Per il minicondono (lo stralcio in gergo tecnico) delle cartelle fino a mille euro datate a prima del 2015 dobbiamo aspettare il 31 marzo 2023, mentre per la rottamazione quater si può iniziare a presentare la domanda già adesso, sapendo che c’è tempo fino al 30 aprile.
Facciamo attenzione perché se ci sono alcune cartelle che possono rientrare in entrambi i provvedimenti agevolativi, è bene aspettare di vedere quali saranno i debiti annullati automaticamente prima di chiederne la rottamazione.
Con la finanziaria arriva la rottamazione quater delle cartelle esattoriali, con modalità molto simili a quelle viste con le precedenti edizioni.
Con la definizione agevolata, questo il nome tecnico, i contribuenti possono estinguere i debiti con l’erario, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando esclusivamente le somme dovute:
In caso di multe per la violazione del codice della strada, è dovuto l’importo della multa stessa, così come avviene per le altre eventuali sanzioni amministrative.
Grazie alla rottamazione quater vengono annullati interessi, sanzioni, interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio.
Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni, quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni.
Non è possibile rottamare le cartelle relative a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, per crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, per multe ammende o sanzioni pecuniarie dovute a seguito di condanne penali e le somme affidate dagli enti locali o territoriali per la riscossione a mezzo avviso di pagamento. La stessa esclusione vale per le casse e gli enti previdenziali che non provvedono entro il 31 gennaio 2023 a emanare un provvedimento che ricomprenda nella rottamazione i carichi affidatigli.
Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere fatto tutto in unica volta, entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate trimestrali con tasso d’interesse pari al 2% annuo calcolato a partire dal 1° agosto 2023. In caso di rateazione trimestrale:
Per pagare le rate della rottamazione è possibile utilizzare la modalità online tramite il sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione, l’app EquiClick o attivare la domiciliazione sul conto corrente, in alternativa ci si può recare presso gli uffici dell’Agenzia o utilizzare i moduli di pagamento presso gli sportelli bancari, postali ATM, postamat o ricevitorie e tabaccai.
In caso di omesso o ritardato pagamento delle rate superiore a 5 giorni, il beneficio della rottamazione decade e i versamenti fatti vengono considerati a titolo di acconto su quanto dovuto complessivamente.
Ci sono due modalità per aderire alla rottamazione, la prima loggandosi con la SPID la CIE o la CNS nel portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione e verificare nella propria area personale quali siano i debiti rottamabili, la seconda è accedendo all’area pubblica compilando un apposito form allegando un documento d’identità e l’indirizzo email cui ricevere le comunicazioni. Nell’area personale, entro il 30 aprile si può quindi indicare quali debiti si vogliono rottamare e, entro il 30 giugno l’Agenzia comunica l’accoglimento o il diniego della domanda. In caso di accoglimento, l’Agenzia fornisce il totale delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla rateazione scelta in fase di presentazione della domanda, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per chiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
Il provvedimento contenuto in manovra prevede quindi lo stralcio totale delle cartelle fino a 1.000 euro, cioè la cancellazione totale del debito, senza pagare nulla. Le cartelle che accedono al condono devono esser state consegnate all’Agenzia delle entrate Riscossione (o altro agente della riscossione) dal 1° gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2015. Le cartelle saranno annullate alla data del 31 marzo 2023, quindi il controllo della propria posizione sul portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione, accedendo all’area riservata con la SPID, la CIE o la CNS, sarà possibile oltre questa data.
Il limite dei mille euro si calcola sommando il capitale dovuto, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ogni singolo debito tributario. Rientrano nello stralcio anche eventuali debiti residui delle rottamazioni precedenti che rispettino i requisiti appena visti.
Attenzione perché le cartelle derivanti da debiti con enti diversi da quelli statali, come ad esempio le multe per la violazione del codice della strada e le altre sanzioni amministrative, vengono annullate solo per la parte dovuta per interessi di ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, pertanto la cartella non viene eliminata dal tutto, rimane dovuta la somma iniziale più le spese di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.
Tuttavia, entro il 31 gennaio gli enti creditori come i Comuni, che devono riscuotere le sanzioni amministrative, possono decidere di non aderire allo stralcio.
Oltre allo stralcio delle cartelle fino a mille euro e alla rottamazione il Governo Meloni ha introdotto una serie di ulteriori misure volte ad agevolare il contribuente che si vuole mettere in regola.
Infatti, viene prevista una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, delle dichiarazioni relativi al 2019, 2020 e 2021. Possono usufruire di questa agevolazione le comunicazioni per le quali al primo gennaio 2023 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o la prima rata oppure delle comunicazioni recapitate dopo il primo gennaio 2023. Si tratta di uno sconto sulla sanzione dovuta, che passa al 3% invece che al 10%, restano invariate le somme dovute per interessi, imposte, contributi previdenziali ed eventuali somme aggiuntive.
Inoltre, si prevede la possibilità di poter sanare le irregolarità degli obblighi e gli inadempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene semplicemente versando una sanzione pari a 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può esser fatto in due rate di pari importo con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.
È possibile anche regolarizzare l’omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Con la finanziaria si introduce la possibilità di sanare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento. In questo caso è sufficiente il pagamento integrale della sola imposta in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure tramite rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali. Le rate devono essere di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati a partire dal 1° aprile 2023.
Per i soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate è previsto un “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. Si tratta della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso fino al 31 dicembre 2021. In questo caso si versa un diciottesimo della sanzione oltre all’imposta e gli interessi dovuti entro il 31 marzo 2023 o in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
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p.a. Nunzio Costa