La polizza casalinghe è obbligatoria e l’importo da pagare è 24 euro. Si tratta dell’assicurazione che offre una tutela contro gli infortuni domestici. Va pagata all’Inail entro il 31 gennaio.
C’è l’obbligo di sottoscrivere la polizza per tutte le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il classico lavoro casalingo (cura della famiglia e della casa).
Si devono quindi assicurare:
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (es. soffitte) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (es. androne, scale). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.
Possono assicurarsi più persone di uno stesso nucleo familiare (es. madre e figlio).
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:
L’obbligo del pagamento del premio non sussiste anche per le persone che hanno un reddito inferiore a 4.648,11 euro o che appartengono a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro (in questo caso il premio è a carico dello Stato).
L’assicurazione gestita dall’Inail paga una rendita vitalizia a chi rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici, la percentuale di invalidità permanente contemplata per avere un indennizzo è pari al 16% (prima del 2019 la soglia per avere l’indennità era molto più alta: ad esempio ora è coperta la perdita dell’alluce e del corrispondente metatarso, mentre prima non lo era) la rendita va da un minimo di 119,23 euro, per l’inabilità del 16%, a un massimo di 1.454.08 euro per l’inabilità del 100%. In presenza di determinate gravi menomazioni si ha anche diritto all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), pari a 585,51 euro. Inoltre per l’invalidità compresa tra il 6 e il 15% si avrà diritto a un rimborso una tantum di 377,41 euro. In caso di morte dell’assicurato, la rendita, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene corrisposta agli eredi.
Questa assicurazione è obbligatoria per legge, quindi in caso di mancato pagamento alla scadenza fissata sono previste somme aggiuntive graduate in relazione al diverso periodo di ritardo nel versamento del premio: se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se invece viene effettuato dopo 60 giorni l’importo aggiuntivo è pari all’ammontare del premio stesso. Quello che conta però è che chi non si assicura rimane scoperto in caso di infortunio.
Dal 1 gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente con modalità telematiche: è possibile farlo con il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.
Il servizio deve essere utilizzato sia dalle persone che devono iscriversi per la prima volta, sia da quelle che, pur essendo state iscritte in passato all’assicurazione, non l’hanno rinnovata l’anno precedente o ne hanno richiesto la cancellazione per il venir meno dei requisiti assicurativi.
La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi, ma non è ammesso un anticipo superiore a 30 giorni.
Dal 1 gennaio 2020 anche i soggetti in possesso dei requisiti reddituali per cui non è obbligatorio il pagamento (persone che hanno un reddito inferiore a 4.648,11 euro o che appartengono a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro) devono iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni domestici presentando la domanda esclusivamente attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
Chi è già iscritto avrà invece ricevuto la lettera dell’Inail con l’avviso di pagamento pagoPA contenente i dati e l’importo da versare. Chi compie 67 anni nel corso dell’anno e se è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, deve comunque pagare il premio per la copertura assicurativa fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Il pagamento può essere fatto online sul sito dell’Inail accedendo con Spid, Cns o Cie, oppure presso gli uffici postali tramite l’avviso di pagamento PA stampato nell’avviso di pagamento, o tramite gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai aderenti al sistema “pagoPA”.
Per chiedere informazioni è possibile rivolgersi all’Inail (Contact center: tel. 06.6001 o per chi è iscritto anche tramite il servizio “Inail risponde” che permette di inviare le domande tramite form online), alle associazioni di categoria – Federcasalighe/Obiettivo Famiglia, Movimento Italiano Casalinghe (Mo.I.Ca.) e Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee (Scale Ugl) – e ai Patronati.
Se nel corso dell’anno viene meno anche solo uno dei requisiti previsti dalla legge, si deve chiedere la cancellazione. Dal 1 gennaio 2020 la richiesta deve avvenire in via telematica attraverso il servizio online “Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione”.
Non è necessario richiedere la cancellazione dopo il compimento del 67° anno di età in quanto cessa automaticamente al 31 dicembre dell’anno. Il premio, infatti, è annuale e non frazionabile; quindi per chi raggiunge i 67 anni l’assicurazione mantiene la validità fino alla scadenza annuale del premio.
La cancellazione va richiesta sia nel caso in cui l’assicurazione venga pagata direttamente dall’assicurato sia nel caso in cui provveda lo Stato per motivi di reddito.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa