Chi non ha pagato il bollo auto per diversi anni, può usufruire della rottamazione quater, prevista dalla nuova Legge di Bilancio e avviare la sanatoria. Ecco come funziona.
Il bollo auto è una delle tasse meno amate degli italiani, alla pari delle tasse sugli immobili, semplicemente perché si tratta di un’imposta di proprietà, quindi vige il principio che si deve pagare una tassa per un bene che è di nostra proprietà.
Il bollo auto cade in prescrizione dopo 3 anni, quindi se entro questo lasso di tempo, che inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza, non si riceve alcuna notifica da parte del fisco, allora interviene la prescrizione e il pagamento di quell’imposta non potrà più essere richiesto. Se invece entro i 3 anni arriva un avviso di accertamento o una qualsiasi comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al bollo auto non pagato, allora si sarà tenuti a pagare l’imposta, più la sanzione e gli interessi legali. Se si continua a non pagare, si può subire un provvedimento di esecuzione forzata, che potrebbe confluire nel fermo amministrativo del veicolo.
L’articolo 46 della Legge di Bilancio 2023 è dedicato allo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Qui si stabilisce che sono “automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
In breve, questo significa che se abbiamo bolli non pagati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 e sono in corso dei provvedimenti di riscossione o delle cartelle a carico dei contribuenti, queste sono automaticamente cancellate in via definitiva. Facendo un esempio pratico, se siamo debitori di un importo inferiore a 1.000 euro relativamente a cartelle pervenuteci tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, e non abbiamo ancora pagato, quelle cartelle saranno stralciate e non saremo più tenuti a versare nulla.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali relative a bolli auto non pagati dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2022, invece, vige la possibilità di effettuare una rottamazione delle cartelle, e quindi chiudere le pendenze in corso usufruendo di una definizione agevolata, con sconto su sanzioni e interessi, che ci permetterà di pagare l’importo dovuto o in un’unica soluzione, o tramite un piano rateale che può durare fino a quasi 5 anni.
La rateizzazione delle cartelle esattoriali relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2022 deve essere appositamente richiesta all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà pagare in una unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure scegliere un piano rateale, con il pagamento della prima rata previsto proprio per il 31 luglio 2023. Il piano può arrivare fino a un massimo di 18 rate, con la seconda rata del 2023 che cadrebbe entro il 30 novembre. Dopodiché, dal 2024 in poi, il versamento delle rate avrà cadenza trimestrale e i pagamenti dovranno essere effettuati entro 4 date precise, ovvero:
Con un piano di 18 rate, vale a dire il più ampio possibile, l’ultima rata andrebbe versata entro il 30 novembre 2027.
C’è un evento che non impedisce di rateizzare il debito, ma ha conseguenze dirette sul possesso e la gestione dell’auto: il fermo amministrativo. In questo caso, per sbloccare il fermo, è necessario prima risolvere il debito per intero. Solo così si potrà sbloccare il veicolo.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate spiega chiaramente che finché non viene saldato il debito, l’utilizzo del veicolo è sanzionato. Quando il debito viene pagato interamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione inoltra in via telematica il provvedimento di cancellazione al PRA e il contribuente non deve presentare alcuna istanza: in breve, lo sblocco è automatico.
Il fermo è sospeso nel caso in cui sia in corso la rottamazione o la definizione agevolata di tutte le somme dovute, ma solo dopo il pagamento della prima rata. Sospeso non vuol dire sbloccato, però. Il contribuente potrà quindi tornare a guidare l’auto, ma questa non sarà ancora rientrata in suo pieno possesso: per intenderci, non potrà rottamarla o venderla (a meno che l’acquirente non sia informato del fermo in corso). Il fermo decadrà definitivamente solo con il pagamento dell’ultima rata. Quindi, se l’automobilista che ha avviato la procedura di rottamazione, ha previsto un piano di pagamento rateale in 18 tranche, al pagamento della prima rata (entro il 31 luglio 2023) scatterà la sospensione del fermo, mentre a partire dal 1° dicembre 2017, il fermo sarà decaduto in via definitiva, perché l’ultima rata sarà stata pagata.
Solamente nel caso in cui si usa l’auto per lavoro il fermo amministrativo non viene iscritto, come stabilito dal DPR n. 602/73, articolo 86 comma 2. Tuttavia, bisognerà dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professione esercitata, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso. Il veicolo deve però essere di proprietà (anche di persona giuridica, non solo di persona fisica) e il suo uso deve risultare rilevante per l’attività professionale svolta. In questo caso, bisognerà presentare il modello F2 Istanza di Annullamento Preavviso Fermo Bene Strumentale, allegando i documenti che attestano la strumentalità del veicolo.
Non appena l’Agenzia delle Entrate renderà operativa e avviabile la nuova rottamazione, il contribuente interessante potrà recarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, digitare sulla barra di ricerca “Definizione Agevolata” e selezionare la Rottamazione Quater o il Saldo e Stralcio, a seconda dell’agevolazione di cui si vuole usufruire, per poi eseguire la procedura richiesta in base alle indicazioni fornite.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa