Innanzitutto non fate l’errore di circolare con l’assicurazione auto scaduta, anche se di un solo giorno (ovviamente dopo il periodo di comporto): Primo perché è vietato dalla legge, e secondo perché l’infrazione comporta il sequestro del veicolo oltre a una pesante sanzione pecuniaria.
Di solito la copertura è valida un anno (ma esistono polizze di diversa durata) e va rinnovata alla scadenza. Fino al 2012 il rinnovo della RC auto era automatico, salvo disdetta. Ma con l’abolizione del “tacito rinnovo” l’automobilista deve provvedere in autonomia a sottoscrivere una nuova polizza, scegliendo se continuare con la stessa compagnia assicurativa o prediligere un’altra che magari propone condizioni più vantaggiose.
La data della scadenza di un’assicurazione RC auto è riportata sul contratto. Dopodiché la vettura può circolare ancora per 15 giorni anche se la polizza non è stata rinnovata. La legge prevede infatti un ‘periodo di tolleranza’ quindicinale (detto anche ‘di comporto’), durante il quale la compagnia assicurativa garantisce copertura aggiuntiva in attesa della stipula di un nuovo contratto. Pensato per ovviare a possibili ritardi burocratici o ad eventuali dimenticanze, il periodo di tolleranza si applica soltanto alle polizze annuali. La scadenza di altre tipologie di assicurazioni RCA (ad esempio le polizza temporanee) è invece tassativamente quella indicata sulla documentazione. Una volta terminato il periodo di tolleranza, se non si è ancora provveduto al rinnovo, il veicolo è da ritenersi fuori legge a tutti gli effetti.
Le sanzioni per chi guida con l’assicurazione auto scaduta sono lo recita il comma 2 dell’art. 193 del Codice della Strada: “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464”. A cui va aggiunto il sequestro del veicolo, con le relative spese di prelievo, trasporto e deposito a carico del proprietario. L’importo della multa può essere ridotto del 25% se si procede al rinnovo della polizza entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, o se si provvede alla demolizione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione dell’infrazione. Va ricordato poi dal 2015 gli automobilisti non sono più obbligati a esporre il tagliando dell’assicurazione RCA sul parabrezza (tuttavia devono tenere sempre a bordo il certificato di assicurazione), che serve per attestare l’esistenza di una regolare copertura assicurativa).
Poi, nel caso di sinistro stradale con la RC AUTO SCADUTA, dopo che son trascorsi pure i 15 giorni del periodo di comporto, bisogna distinguere due possibilità.
1) Se si viene riconosciuti responsabili dell’incidente, l’altro conducente è risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che poi se la vede con il trasgressore;
2) Se invece chi guida con l’assicurazione scaduta è il danneggiato, ha comunque diritto al risarcimento dalla compagnia della controparte. Può sembrare strano ma lo confermano numerose sentenze, di dispute legali sulla questione.
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p.a. Nunzio Costa