Per chi possiede un’auto con più di 20 anni alle spalle, grazie alla legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) non paga il bollo del veicolo. Non tutte le regioni e le province autonome, però, si sono allineate al legislatore statale, generando una disparità fiscale nelle varie aree del Paese, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria.
Facciamo chiarezza.
Più omogenei sono i benefici per le vetture con più di trent’anni e a uso non professionale, secondo quanto previsto dalla l. 342/2000: su tali veicoli non grava il bollo auto, ma una tassa di circolazione, dovuta solo se l’automobile è immessa in strade o aree pubbliche. L’entità dell’imposta, avulsa dalla potenza del modello e da eventuali omologazioni anti-inquinamento, viene stabilita da regioni e province autonome in una misura forfettaria, comunque modesta, che va da 25,82 a 31,24 euro.
Fortunati al nord dove l’iscrizione nei registri nella maggior parte dei casi esenta dal pagamento del bollo a prescindere dal compimento del 30° anno di vita e, quindi, anche se l’auto è “solo” una ultraventennale.
Al Sud, invece, nessuna agevolazione è prevista. Ma, negli ultimi anni, non è sempre stato così. Ad eccezione della Sicilia, il bollo per le auto con meno di 30 anni d’età va pagato.
In Campania per i veicoli non adibiti ad uso professionale con almeno 30 anni di vita è prevista una tassa di circolazione di 31,24 euro se guidati in strade o aree pubbliche. Non risultano agevolazioni per le c.d. ultraventennali.
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Nunzio Costa